Appena varate una serie di modifiche migliorative della regolamentazione attuale: entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023

Sul finire dello scorso settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n.36/2021 sugli enti sportivi e sul lavoro sportivo. Si tratta di una novità rilevante perché le modifiche apportate possono essere giudicate nel complesso migliorative, di certo per quanto riguarda le esigenze di tutela del lavoratore sportivo, ma anche sul piano della sostenibilità per le realtà del settore. Il decreto correttivo entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

Le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici

In tema di statuti vengono introdotte importanti facilitazioni che salvaguardano la specificità degli enti sportivi. In particolare, per ciò che riguarda le forme giuridiche assumibili dagli enti sportivi dilettantistici viene reintrodotta la possibilità, ammessa anteriormente al d.lgs. 36/2021, che essi assumano la forma di società cooperative, mentre viene espunta la possibilità di utilizzare la forma di società di persone. Dunque, tra le forme giuridiche assunte dagli enti sportivi dilettantistici sono previste le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le società di capitali e le cooperative.

Da sottolineare c’è un’altra importante novità: sul fronte delle società di capitali e cooperative non solo è confermata la possibilità di destinare una quota fino al 50% di utili e avanzi di gestione ad una parziale distribuzione nei modi e nei limiti previsti dall’art. 8 co.3, ma tale quota viene aumentata fino all’80% per le società che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, anche se l’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

L’attività degli enti sportivi dilettantistici

In tema di attività degli enti sportivi, sono state introdotte norme di raccordo con la riforma del terzo settore (D.Lgs. n.117/2017).

In particolare, c’è l’introduzione della categoria degli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (sul presupposto della doppia iscrizione, al RUNTS e al Registro delle attività sportive dilettantistiche).

Ciò significa che, mentre per i sodalizi esclusivamente sportivi rimane confermato l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, per le ASD/SSD che abbiano assunto anche la qualifica di enti del terzo settore, sulla base della doppia qualifica ottenuta con doppia iscrizione ai rispettivi registri, è possibile svolgere sia attività sportiva dilettantistica sia altre attività di interesse generale - come l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative sociale - senza doversi occupare della prevalenza di una o dell’altra attività che verranno tutte considerate come principali. 

Le novità introdotte sul lavoro sportivo: il sistema è sostenibile?

Il principale obiettivo del correttivo è intervenire sul tema del lavoro sportivo. Ciò viene fatto delimitando in maniera chiara l’area volontaristica di chi opera nello sport per passione a livello spontaneo, che potrà ricevere solo un rimborso delle spese documentate, rispetto a quella lavoristica di chi vi opera per mestiere.

La categoria dei lavoratori sportivi, viene allargata sensibilmente, ma sull’inquadramento del rapporto viene introdotta una presunzione di co.co.co. quando le prestazioni oggetto del contratto siano coordinate e la loro durata non superi le diciotto ore settimanali.

Una disposizione di rilievo in considerazione delle importanti agevolazioni fiscali e contributive ricollegate alle prestazioni di tale natura (ad esempio, per il compenso fino a 5.000 euro non è previsto alcun onere fiscale né contributivo).

Sul piano degli adempimenti amministrativi vengono previste importanti e significative semplificazioni, tratteggia un quadro normativo che appare in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema.

Infatti, all’inevitabile ma contenuto aumento del costo del lavoro si accompagnano maggiori certezze normative che permettono ai sodalizi di risolvere dubbi e programmare più efficacemente le attività.