La riforma dello spot ha stabilito i requisiti che deve avere il professionista incaricato di mediare tra atleti e società sportive: l’iscrizione al Registro diventa indispensabile

La riforma dello sport - avviata con la legge delega 86/2019, ultimata con il Decreto Correttivo del 05/10/2022 n. 163 ed entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta n. 256 del 02/11/ 2022 - ha previsto una nuova regolamentazione per la professione dell’agente sportivo, il cui riferimento è il decreto legislativo n. 37 del 28/02/2021. Tale normativa ha finalmente dato completezza, organicità e forza di legge a una disciplina che in precedenza era frammentata in varie fonti. 

Partiamo dalla definizione normativa di agente sportivo: egli è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e dal Cio, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.

Come si diventa agente sportivo: l’abilitazione e l’iscrizione all’apposito registro 

Per accedere alla professione, l’agente sportivo deve ottenere l’iscrizione presso il Registro nazionale degli agenti sportivi

A tal fine viene richiesto il pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro. Si può iscrivere un soggetto cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità (l’articolo 14, comma 2, fa salva la validità di titoli abilitativi pregressi). L’esame si suddivide in tre prove distinti: la prova generale al CONI, articolata in uno scritto e in un orale, e dunque la prova finale in FIGC.

Viene riconosciuto il carattere permanente, personale e non cedibile del titolo conseguito al termine dell’esame di abilitazione e l’iscrizione al Registro nazionale viene ritenuta compatibile anche per gli avvocati iscritti nell’apposito albo. L’attività di agente può essere esercitata in forma di società di persone o capitali, purché siano rispettati determinati e specifici requisiti il cui fine è evitare che soggetti non abilitati possano fittiziamente praticare questa professione.

Una novità fondamentale, e richiesta a gran voce dai professionisti appartenenti alla categoria, è la regola per cui le società e i lavoratori sportivi che vorranno avvalersi delle prestazioni di questi professionisti dovranno esclusivamente rivolgersi a soggetti iscritti nel predetto Registro. Ciò a pena di nullità dell’incarico conferito e di una violazione che sarà segnalata alla Procura della federazione di appartenenza. Chi assume incarichi di agente sportivo non avendone l’abilitazione rischia di integrare la fattispecie del reato di abusivo esercizio della professione, ai sensi dell’art. 348 c.p.

Agente sportivo: incompatibilità e conflitto di interessi

La legge enuncia il dovere di esercitare la professione di agente sportivo secondo i principi di correttezza, indipendenza e trasparenza. Per tal motivo vengono fissate delle incompatibilità con altri ruoli e professioni che chi decide di svolgere questo mestiere non può ricoprire. 

  • In particolare, un agente sportivo non può avere cariche o incarichi nel settore pubblico, in partiti politici o organizzazioni sindacali. 
  • Nel settore dello sport, un agente deve essere solo un agente, non potendo al contempo essere un lavoratore sportivo, un tesserato presso la medesima Federazione, né avere situazioni di lavoro o incarichi all’interno degli enti dello sport, di qualsiasi livello. 
  • Per evitare ogni possibile lesione dei caratteri di trasparenza, autonomia e indipendenza è previsto che il Coni emani un codice etico entro settembre 2023 sulle circostanze di fatto relative ai rapporti nel mondo dello sport che possano esercitare un’influenza negativa sul rispetto dei già menzionati principi. 

Agente sportivo: l’inquadramento fiscale

I compensi di un agente, solitamente, sono determinati dalle parti come forfait o percentuale del valore di transazione delle prestazioni sportive o di retribuzione lorda del lavoratore sportivo, come indicato dal contratto di lavoro ottenuto mediante la prestazione e l’assistenza dell’agente. Viene previsto che debbano essere trasmessi attraverso modalità tracciate. Con la circolare n.69/E del 21 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha inquadrato l’attività svolta dall’agente sportivo come una vera professione e ricondotto i compensi maturati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, con ritenuta d’acconto alla fonte. Qualora l’organizzazione dell’attività sia, invece, in forma societaria commerciale, allora i redditi prodotti saranno classificati come redditi d’impresa.