Il Decreto Milleproroghe porta alcune rilevanti modifiche, a cominciare dal rinvio a luglio per l’entrata in vigore di diverse disposizioni.

La riforma dello sport  subisce un rinvio. Il decreto Milleproroghe 2023 (decreto-legge n. 198/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso) ha posticipato l’effettiva entrata in vigore di alcune disposizioni del decreto legislativo 36/2021 - così come modificato dal d.lgs. 163/2022 - intitolato “Riordino e Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. In particolare, il differimento è al 1° luglio 2023 per l’applicazione delle norme relative alla nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo (dall’art. 25 all’art. 37). 

La riforma dello sport: un riassunto delle novità introdotte

Il testo definitivo del d.lgs. 36/2021 interviene in modo rilevante su diversi aspetti che coinvolgono le realtà delle ASD, delle SSD e dei centri sportivi. Procediamo con una sintesi:

Gli articoli dal 6 al 12 recano modifiche in tema di forma giuridica di associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere (introdotta la forma di società cooperative, mentre viene espunta la possibilità di utilizzare la forma di società di persone) e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali). Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica. 

Gli articoli dal 25 al 37, quelli che subiscono il rinvio dell’entrata in vigore, trattano il tema del lavoro sportivo. Le disposizioni recano modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo. L’area del professionismo viene allargata sensibilmente, ma sull’inquadramento del rapporto viene introdotta una presunzione di co.co.co. quando le prestazioni oggetto del contratto siano coordinate e la loro durata non superi le diciotto ore settimanali.

Nell’area del dilettantismo viene invece introdotta una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo. Ad esempio, fino ai 15.000 euro, non devono essere soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico. Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente. Viene poi disposta l’abrogazione del vincolo sportivo; a parziale compensazione per le società sportive che hanno formato un giovane atleta è contemplato un premio di formazione tecnica in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo.

Il rinvio della riforma dello sport: gli effetti 

Gli effetti pratici del rinvio dell’entrata in vigore della riforma, dal punto di vista delle ASD e delle SSD, sono principalmente i seguenti:

  1. Rimane in vigore sino al 1° luglio 2023 la normativa tuttora vigente sulla disciplina dei compensi sportivi stabilita dall’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R; ossia, quella che consente alle ASD ed SSD di erogare indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; c’è tempo fino ad allora, dunque, per studiare le nuove normative e adeguare i rapporti di lavoro;
  2. Secondo l’art. 16 comma 4 del Decreto Milleproroghe, al fine di consentire il riequilibrio economico delle realtà colpite dagli effetti derivanti dalla pandemia e dalla crisi energetica, le concessioni alle ASD e SSD senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali che siano in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022 sono prorogate sino al 31 dicembre 2024; 
  3. Per le associazioni e società sportive dotate di un settore giovanile volto alla formazione di giovani atleti, l’abrogazione del “vincolo sportivo”, che l’art. 31 del d.lgs. 36/2021 prevedeva dovesse decorrere dal 31/07/2023, viene suddivisa in due date differenti: viene anticipata al 01/07/2023 l’abrogazione del regime del vincolo per i “nuovi tesseramenti”, cioè per i tesseramenti operati per la prima volta a decorrere da tale data; viene posticipata al 31/12/2023 l’abrogazione del regime del vincolo per i tesseramenti “che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”. 

Poiché si tratta di un decreto-legge che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, non si può escludere che nel corso dell’iter di approvazione siano inserite ulteriori modificazioni al testo del d.lgs. 36/2022.