Arriva il decreto correttivo che introduce modifiche in materia previdenziale, fiscale e assicurativa alla normative in vigore da luglio

Altre novità per la riforma dello sport, entrata in vigore dopo diversi rinvii il 1° luglio 2023 per mezzo dei decreti legislativi dal n. 36 al n. 40 del 2021 (attuativi dell'articolo 5 della legge n. 89 del 2019) come modificati dal d.lgs. 163/2022. Un nuovo decreto correttivo è stato approvato il 26 luglio in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, dopo essere stato trasmesso alle commissioni di Camera e Senato ed alla Conferenza Stato-Regioni per ottenere i relativi pareri. Lo scorso 4 settembre è stato inserito in Gazzetta Ufficiale. Facciamo il punto della situazione concentrandoci in particolare sul rapporto di lavoro di un personal trainer.

A proposito, è bene anzitutto ricordare, in generale, come la riforma dello sport definisce la figura del lavoratore sportivo

Riforma dello sport, la definizione di lavoratore sportivo

Lo spirito della riforma è quello di introdurre delle tutele nei confronti dei lavoratori sportivi, cercando di contemperarle con le esigenze di sostenibilità di società e associazioni sportive, sia dal punto di vista della riduzione degli adempimenti burocratici, sia da quello strettamente riguardante i costi. La riforma si cala in una realtà che presenza molte zone grigie, e che ha proprio l’obiettivo di ridurre o eliminare queste ultime. In particolare, viene delineata una definizione di lavoratore sportivo che comprende ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo e indipendentemente dal carattere professionistico o dilettantistico del settore, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti, fatte salve le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Alla figura del lavoratore sportivo si contrappone quella del volontario, ossia colui/colei che offre le proprie prestazioni in ambito sportivo a titolo gratuito (salvo rimborsi spese documentati); l'obbligo principale resta l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Viene sottolineato poi che non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Riforma dello Sport: la figura del co.co.co.

La riforma dello sport introduce, al fianco del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo (occasionale o con partita IVA), la figura del collaboratore secondo la forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), che secondo l’intenzione del legislatore è la forma comune e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo.

È stato innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. 

Le novità fiscali e previdenziali

Ci sono anche novità in materia previdenziale, fiscale e assicurativa: il legislatore ha inserito la possibilità di un fondo pensione per i lavoratori sportivi, siano essi dilettanti, professionisti o lavoratori con contratto di collaborazione (co.co.co). Inoltre, ha provveduto a garantire, sia per i lavoratori subordinati che per i co.co.co, un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In materia di costi e adempimenti, i compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro (e non più redditi diversi). Viene confermata la suddivisione in tre fasce di reddito a cui vengono associate diversi regimi di obblighi. In particolare,

  • fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva;
  • tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti;
  • oltre i 15 mila euro: soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.

Viene introdotta, infine, una semplificazione per la gestione del rapporto di lavoro in ambito dilettantistico inserendo un periodo di transizione verso le nuove regole: gli adempimenti relativi alle collaborazioni tra luglio e settembre possono essere compiuti entro dicembre 2023 e le comunicazioni al centro per l'impiego possono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione.

Le nuove figure professionali

Nel mondo del fitness, delle palestre e dei Personal Trainer, ci sono sempre state poche regole in merito a chi poteva fare cosa. Con la Riforma dello Sport 2023, però, il Governo ha deciso di mettere ordine introducendo e definendo delle specifiche figure professionali, che saranno le sole a poter operare nel settore sportivo ovvero: Istruttore qualificato; Chinesiologo di base; Chinesiologo sportivo; Manager dello sport. In particolare per ognuna di queste è stato previsto e individuato un apposito iter formativo.